Maternità e allattamento
Scheda del servizio
L'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e l'art. 7 del D.Lgs. 80/2015
1. Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita', per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato: mesi, giorni o "su base oraria". Ai fini della fruizione frazionata si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo a mento che non siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente. Ciò non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di fruizione di altri permessi. Vuol dire che due differenti frazioni di congedo, intervallate da un periodo di ferie, comportano il calcolo come congedo anche dei festivi e dei sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie, a meno che non ci sia il rientro in servizio del lavoratore.
1. Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita', per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato: mesi, giorni o "su base oraria". Ai fini della fruizione frazionata si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo a mento che non siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente. Ciò non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di fruizione di altri permessi. Vuol dire che due differenti frazioni di congedo, intervallate da un periodo di ferie, comportano il calcolo come congedo anche dei festivi e dei sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie, a meno che non ci sia il rientro in servizio del lavoratore.
Modulistica
- Modello richiesta congedo di maternità e paternità[.pdf 185,06 Kb - 27/04/2021]
- Modello richiesta flessibilità congedo di maternità[.pdf 166,73 Kb - 27/04/2021]
- Modello autocertificazione nascita figlio[.pdf 172,24 Kb - 27/04/2021]
- Modello richiesta riposi giornalieri (allattamento)[.pdf 106,48 Kb - 27/04/2021]
- Modello richiesta malattia figlio (inferiore 3 anni)[.pdf 174,45 Kb - 27/04/2021]
- Modello richiesta congedo malattia figlio (da 3 a 8 anni)[.pdf 172,68 Kb - 27/04/2021]
- Modello richiesta congedo parentale[.pdf 216,98 Kb - 27/04/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/04/2021 15:15:51