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Maternità e allattamento

Scheda del servizio

L'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e l'art. 7 del D.Lgs. 80/2015
1. Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita', per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato: mesi, giorni o "su base oraria". Ai fini della fruizione frazionata si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo a mento che non siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente. Ciò non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di fruizione di altri permessi. Vuol dire che due differenti frazioni di congedo, intervallate da un periodo di ferie, comportano il calcolo come congedo anche dei festivi e dei sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie, a meno che non ci sia il rientro in servizio del lavoratore.

Ultimo aggiornamento pagina: 27/04/2021 15:15:51

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